
Influencer e content creator sono figure professionali che producono e diffondono contenuti digitali su piattaforme online, spesso monetizzando attraverso sponsorizzazioni, affiliazioni e visualizzazioni. Si tratta di professionalità nuove, la cui attività si colloca a cavallo tra lavoro autonomo, impresa e collaborazione, rendendo per certi versi incerta e complessa la classificazione ai fini previdenziali. L’INPS è intervenuta a fare chiarezza e, in questo articolo, presentiamo l’attuale disciplina, partendo dalla circolare che l’INPS ha pubblicato a riguardo.
Inquadramento Influencer e Content Creator: cosa dice l’INPS
Con la Circ. 19.2.2025 n. 44 l’INPS ha illustrato i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai CONTENT CREATOR. Con l’occasione è stato precisato che:
- se gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, si tratta di un’attività economica rientrante nel settore commerciale/terziario, con obbligo di iscrizione alla CCIAA, attribuzione del codice ATECO e iscrizione alla gestione per gli esercenti attività commerciali; se prevale l’attività personale e intellettuale, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa e in assenza del vincolo di subordinazione o parasubordinazione, vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
- se il Content Creator, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), svolga attività remunerate per la realizzazione di prodotti audiovisivi con destinazione pubblicitaria e venga in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate ai sensi dell’art. 3 del DLgs. CPS 708/47 aggiornate dal DM 15.3.2005 , vi è obbligo di iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
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