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Incentivo donne 2023: quali agevolazioni per i datori di lavoro

Il cosiddetto incentivo donne svantaggiate, in materia di agevolazioni, è sicuramente un argomento caldo da tenere bene in considerazione per le aziende. Anche se, probabilmente non ha il peso dell’esonero giovani, offre comunque delle opportunità e ci sono diverse novità per il 2023 su questo fronte.

 

Sia nel 2021 che nel 2022 sono cresciuti molto i rapporti agevolati con l’incentivo donne. Nel 2021 addirittura del 65%. Tassi di crescita che devono far riflettere i datori di lavoro che ancora non hanno colto tale occasione. Certo, come spesso accade, la materia è molto complessa ed è quindi opportuno rivolgersi alla consulenza personalizzata e professionale di uno studio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro.

 

Cosa è l’Incentivo donne e come funziona nel 2023?

 

Partiamo con il chiarire di cosa stiamo parlando. L’Incentivo donne, di per sé, non è una novità ed è operativo da un decennio. La sua introduzione risale alla Legge Fornero (Legge n. 92/2012). L’idea era – e rimane ancora – quella di favorire l’occupazione femminile, con una riduzione del 50% della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro. Sono compresi nell’agevolazione anche i premi assicurativi e i contributi dovuti all’INAIL.

 

L’incentivo viene concesso a quei datori di lavoro che  procedono ad assunzioni a tempo determinato e indeterminato e copre anche i casi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato di “donne lavoratrici svantaggiate”. 

Quali donne sono considerate svantaggiate e oggetto di incentivo

 

La casistica di lavoratrici donne svantaggiate che possono permettere al datore di lavoro di accedere al contributo è piuttosto ampia: Ve la presentiamo qui di seguito in sintesi:

  • lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tali settori vengono aggiornati di anno in anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro insieme al MEF;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.

 

Quanto dura l’incentivo donne?

 

A seconda del tipo di rapporto di lavoro agevolato che si instaura, la durata massima dell’incentivo varia come vi illustriamo qui di seguito:

  • 12 mesi per assunzioni a tempo determinato. Nella casistica sono comprese anche le proroghe conformi alla disciplina del rapporto a tempo determinato;
  • 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi (decorrenti dalla data di assunzione) per trasformazioni da precedente rapporto agevolato a rapporto indeterminato.

 

Una doverosa precisazione

 

Si ha diritto all’incentivo strutturale solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Si ricordi inoltre che il beneficio è da considerarsi aiuto di Stato, ricompreso nella categoria degli aiuti “de minimis”.

 

Incentivo donne: tutto sull’esonero contributivo per il 2023

Per le sole annualità 2021 e 2022, sulla base della legge di Bilancio 2021, si è arrivati a un’estensione che stabilisce in sintesi quanto segue:

 

  • esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (parleremo dell’INAIL nell’ultimo paragrafo);
  • massimo importo di sgravio concedibile fissato a € 6.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile;
  • necessità che le assunzioni determinino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 
  • Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
  • la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

Le novità nella legge di Bilancio 2023

 

Un’importante novità arriva dall’’articolo 1 della nuova Legge di Bilancio (29 dicembre 2022), in vigore dal 1° gennaio 2023. L’operatività delle disposizioni della legge di Bilancio 2021 è stata estesa alle nuove assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con una elevazione del limite massimo per lo sgravio a € 8.000 annui, da riparametrare e applicare su base mensile. Confermata invece la necessaria e preventiva autorizzazione UE sull’esonero.

 

Incentivo donne: come incide sui premi INAIL 2023?

L’INAIL ha escluso, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate nel biennio 2021-2022, l’esonero totale, esclusivamente previsto per la contribuzione INPS.

 

Dall Guida autoliquidazione 2021/2022 si apprende che si riconosce, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9 (quello dedicato all’esonero strutturale al 50%), detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi.

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