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I CED non sono Consulenti del Lavoro: differenze e ruoli

Lotta all’abusivismo nella Consulenza del Lavoro“, così ha titolato un articolo di “ItaliaOggiSette” del 26 maggio del 2025 che metteva in guardia le Aziende, chiedendo una maggior cura nella scelta del Professionista che segue l’Impresa nella gestione dei propri dipendenti. 

Torniamo sul tema sul quale si è già espresso l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Con la nota prot. n. 4304/2025, l’Ispettorato ha dettato infatti nuove istruzioni nell’attività di vigilanza sui centri elaborazione dati (CED), ponendo un accento particolare sulla Lotta all’abusivismo nella Consulenza del Lavoro. In questo articolo approfondiamo le differenze di ruolo e responsabilità tra i consulenti del lavoro e i Ced,

Ced e Consulenti del lavoro: quali sono le differenze

È innanzitutto necessario precisare che i CED non sono consulenti del Lavoro!  Pertanto, non possono svolgere, per conto di clienti, tutti gli adempimenti relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali in genere (l’invio delle comunicazioni obbligatorie o l’invio dei prospetti informativi sui disabili, per esempio).

I CED non possono inoltre predisporre e trasmettere le denunce contributive Inps e assicurative Inail o istituire e tenere il Libro unico del lavoro (Lul): tutte  queste attività,  rientrano nella sfera di competenza esclusiva di Professionisti regolarmente iscritti all’albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese.

Quali sono i compiti del personale Ispettivo?

Riportiamo di seguito il Testo dell’Art. di ItaliaOggi, e che ben chiarisce quali verifiche devono essere effettuate dal personale preposto sui CED: 

  • Verificare, nell’ambito di un Ced, l’esistenza di un formale incarico professionale avente le caratteristiche ed i contenuti sopra indicati nonché comunicazione preventiva all’Ispettorato, indicante anche i territori ove intende esercitare l’attività professionale in materia di lavoro l’avvenuta trasmissione ai soggetti competenti;
  • Verificare che le attività svolte dal Ced siano esclusivamente operazioni di calcolo e stampa e mere attività accessorie e che non si concretizzino, invece, in attività professionali riservate per legge , quali a titolo esemplificativo: le iscrizioni delle aziende c/o gli enti previdenziali ed assicurativi, assunzioni, licenziamenti, variazioni del rapporto di lavoro, redazione di qualsiasi tipologia di contratti individuali di lavoro, redazione dei prospetti per l’attuazione normativa sul collocamento obbligatorio, compilazione ed invio telematico delle comunicazioni obbligatorie e delle denunce mensili ed annuali agli enti previdenziali, assicurativi e fiscali, tenuta del LUL
  • Accertarsi che il professionista che presenzia alle ispezioni o produce documentazione all’organo ispettivo sia regolarmente abilitato alla professione di consulente del lavoro (legge n.12/1979) per legge;
  • Verificare le fatture emesse sia dal Ced che dal professionista, con particolare riferimento ai destinatari, alle prestazioni fatturate e la loro non riconducibilità, in caso di fatture del Ced, all’attività oggetto di riserva legale ;
  • Accertare se e con chi, di fatto, i clienti del Ced interagiscono ed intrattengono rapporti di natura consulenziale riservata ai professionisti abilitati ;
  • Qualora venga individuato che il professionista che si occupa degli adempimenti oggetto di riserva legale non sia un consulente del lavoro, ma un altro professionista che può svolgere l’attività di consulenza del lavoro, verificare che lo stesso abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato, indicante anche i territori ove intende esercitare l’attività professionale
  • Verificare che le operazioni svolte dai Ced si limitino ad «elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpreta-tivo» (Ministero del lavoro, circolare n. 17/2013) 

Perché è importante avere un Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine professionale? 

Un Professionista iscritto all’Ordine Professionale di Categoria, nel nostro caso specifico all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha  innanzitutto per Legge i Titoli di Studio necessari allo svolgimento della professione, come sancito dalla L. 12/1979 . 

Il Consulente del Lavoro, ha un Codice Deontologico da rispettare, e funge da Intermediario dell’Azienda delegante presso i principali Enti d’interesse, quali Inps, Inail e Cassa Edile. Il Consulente abilitato, agisce con delega , personalmente e sotto la propria responsabilità nella gestione dei Cassetti previdenziali e assistenziali, nonché all’invio telematico dei dichiarativi attraverso il proprio Codice Fiscale.

Rapporti con i Centri per l’Impiego e Preparazione

Anche la gestione del Centro per l’Impiego, è svolta dal Consulente incaricato in modo esclusivo, inviando le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e licenziamento attraverso i propri codici di accesso, e non attraverso l’utilizzo improprio delle Credenziali personali del Titolare/Legale Rappresentante dell’Azienda, il quale sarebbe responsabile dell’inoltro di comunicazioni effettuate per suo nome e conto da terzi soggetti. 

Il Consulente del Lavoro, ha una base di conoscenze giuridiche, economiche e giuslavoristiche, maturate in anni di studio ed esperienza, tali da consentirgli l’utilizzo corretto e senziente dei Codici e delle norme sul lavoro, al fine di supportare e guidare l’Azienda, verso la corretta gestione del personale aziendale, e non esporlo a rischi che potrebbero derivare da un’inappropriato svolgimento di ruoli non spettanti a determinati soggetti. 

Il Consulente del Lavoro, sostiene i costi d’Iscrizione all’Albo, costi previdenziali presso la Cassa di appartenenza, ed è obbligato per Legge all’Assicurazione Obbligatoria per danni eventuali. 

 

Per questi e altri motivi, rivolgersi al professionista del lavoro giusto è fondamentale oggi… E la tua Azienda è adeguatamente tutelata? Eri a conoscenza della diversità dei ruoli e dei rischi a cui sei esposto?

 Non esitare a contattarci per una  Consulenza e parlare con un nostro Consulente del Lavoro

 

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