L’obbligo di consegna della busta paga rappresenta uno degli adempimenti fondamentali nel rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato. La normativa italiana disciplina in modo chiaro tempi, modalità e contenuti del cedolino paga, prevedendo sanzioni rilevanti in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro.
L’obbligo di consegna del cedolino paga secondo la Legge
La Legge n. 4 del 1953 sancisce esplicitamente l’obbligo di consegna della busta paga ai lavoratori dipendenti (inclusi i lavoratori Co.Co.Co.), obbligo che trova altresì conferma nel Codice Civile all’art. 2099, stabilendo sanzioni amministrative molto severe.
Quando deve essere consegnata la busta paga
La normativa suddetta stabilisce che la consegna del cedolino paga debba essere contestuale all’erogazione della retribuzione, che dal 1° luglio 2018 deve avvenire esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico oppure assegno), escludendo qualsiasi pagamento in contanti.
Firma del cedolino paga: è ancora obbligatoria?
In precedenza, era inoltre prevista la firma del cedolino come obbligatoria per legge, ma da diversi anni questa pratica è desueta e non ha alcuna valenza legale, anche se richiesta dal DDL.
Modalità di consegna della busta paga: cartacea o digitale
La consegna del cedolino paga può avvenire in formato cartaceo oppure anche digitale, deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, i dati aziendali inclusa la matricola INPS e la PAT INAIL, e deve dettagliare in maniera chiara e trasparente la retribuzione lorda, le trattenute previdenziali e fiscali previste dalla legge, e le ore lavorate (incluse eventuali ore straordinarie).
Sanzioni per mancata consegna della busta paga
Con il D. Lgs. 124/2004 sono state introdotte sanzioni più rigide in caso di mancata consegna del cedolino paga, arrivando a prevedere l’irrogazione di sanzioni d’importo che varia dai 150,00 € a 900,00 € per singolo lavoratore, fino ad arrivare a 7.200,00 € in caso di violazioni multiple.
Diritti del lavoratore in caso di mancata consegna del cedolino paga
Il lavoratore, in caso di mancata ricezione del cedolino paga, ha il diritto di rivolgersi agli organismi di vigilanza ispettiva (quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per provincia) oppure gli è concessa la possibilità di agire legalmente attraverso un Decreto Ingiuntivo.
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