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Congedo Parentale Facoltativo: cosa è cambiato

In questo articolo, abbiamo raccolto le informazioni che è fondamentale conoscere per comprendere appieno il congedo parentale, nella sua definizione, durata e, soprattutto, nella sua evoluzione nel tempo, fino alla legge di bilancio 2025 che ha introdotto diverse importanti novità. Il congedo è infatti un argomento di grande interesse per i dipendenti ma anche e soprattutto per i datori di lavoro, che devono organizzarsi per gestire nella maniera più opportuna il periodo di astensione dei propri lavoratori.

Che cos’è il congedo parentale e quanto dura?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene concesso ai genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita. Ha una durata complessiva di 9 mesi tra entrambi i genitori da utilizzare sempre entro il 12° anno di vita del bambino.

Come si è evoluta la normativa sul congedo parentale?

Nel corso degli anni, la normativa sul Congedo Parentale è stata in continua evoluzione ed è stata oggetto di continue revisioni, tutte migliorative. Vediamo di seguito i dettagli della disciplina.

Cosa succede se il Congedo obbligatorio nel 2024?

Vediamo innanzitutto cosa succede nella fattispecie in cui il congedo parentale sia terminato tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024.

  • I Primi 2 mesi, sono indennizzati all’80% , entro i 6 anni di vita del bambino;
  • + 7 mesi indennizzati al 30%;
  • + 2 ulteriori mesi indennizzati al 30% (solo se reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo trattamento minimo di pensione).

 

Cosa succede se il Congedo obbligatorio è terminato dopo il 2024?

In quest’ultimo caso, ossia nell’ipotesi in cui il Congedo obbligatorio sia terminato oltre il 31 Dicembre 2024, la nuova legge di Bilancio 2025, ha previsto che è possibile godere del Congedo Parentale Facoltativo, usufruendo :

  • per i primi 3 mesi dell’indennità all’80% , entro i 6 anni di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia di una nuova adozione o affidamento, in alternativa tra i due genitori.
  • + ulteriori 6 mesi indennizzati al 30% entro i 12 anni di età del figlio , 3 mesi per ogni genitore + 3 ulteriori mesi a scelta di uno dei due genitori.
  • + 2 ulteriori mesi indennizzati al 30% (solo se reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo trattamento minimo di pensione), entro i 12 anni di età del figlio.

 

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