• HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA L
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA M
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA S
    • TUTTO INCLUSO EDILIZIA
    • TUTTO INCLUSO COLF E BADANTI
  • NEWS
  • CONTATTI
Menu
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA L
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA M
    • TUTTO INCLUSO TAGLIA S
    • TUTTO INCLUSO EDILIZIA
    • TUTTO INCLUSO COLF E BADANTI
  • NEWS
  • CONTATTI

Contratto a tutele crescenti, cosa cambia con il Decreto Dignità

Il contratto a tutele crescenti ha registrato delle modifiche in seguito del Decreto Dignità, divenuto legge 96/2018 dal 12 agosto 2018.

Contratto a tutele crescenti, cos’è

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato introdotto dal d.lgs. n.23/2015 e non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma introduce nuove sanzioni in caso di licenziamento di dipendenti assunti a tempo indeterminato. Nello specifico, il datore di lavoro deve reintegrare il lavoratore e pagargli un’indennità in caso di licenziamento:

  • discriminatorio;
  • nullo;
  • inefficace perché in forma orale;
  • rispetto al quale il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore;
  • per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa rispetto al quale sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Si parla di tutele crescenti in quanto l’ammontare dell’indennità cresce con l’anzianità del lavoratore al momento del licenziamento.

Decreto Dignità, cosa cambia

Il Decreto Dignità divenuto legge 96/2018 ha apportato delle modifiche solo nel valore minimo e massimo dell’indennizzo e di un’eventuale offerta conciliativa. Nel dettaglio

Prima del Decreto Dignità

  • l’indennità di licenziamento aveva un importo compreso tra le 4 e le 24 mensilità
  • l’assegno circolare per avvenuta riconciliazione con un importo compreso tra le 2 e le 18 mensilità

Dopo il Decreto Dignità

  • l’indennità di licenziamento sale tra le 6 e le 36 mensilità
  • l’assegno per avvenuta riconciliazione cresce tra le 3 e le 27 mensilità
Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email
Condividi su print
Print
PrecedentePrecedenteDID per stranieri, novità sul sito ANPAL
ProssimoLavoro domenicale, cosa dice la leggeSuccessivo
  • Via Plinio, 65 - 74121 Taranto TA
  • 099 7304314
  • 371 3136147
  • info@studiopaghecarafa.it

Link Utili

  • Studio
  • Servizi
  • News
  • Privacy Policy
Twitter
Linkedin

© Studio Carafa - P.Iva 02717430736 - Tutti i diritti riservati

Realizzato da Ciro Acquaviva

WhatsApp us