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Bonus assunzioni giovani 2018, chi può richiederlo

Il Bonus assunzioni giovani 2018 potrà essere applicato nell’anno in corso e nel 2019: a confermarlo è la Circolare n.40 del 2 Marzo 2018 rilasciata dall’Inps. Tale misura potrebbe smuovere la situazione di stasi lavorativa, favorendo l’assunzione dei giovani.

Bonus assunzioni giovani, cos’è

Il Bonus giovani 2018 prevede uno sconto del 50% dei contributi dovuti all’Inps per chi assumerà giovani under 35 nel 2018 e under 30 nel 2019. Tale sconto presenta una misura massima di 3000 euro all’anno e per una durata complessiva di 3 anni.

Chi può richiederlo

Possono richiedere tale Bonus tutti i datori di lavoro privati: sono inclusi, pertanto, sia gli imprenditori che gli studi professionali così come gli imprenditori agricoli. Inoltre è necessario che nei 6 mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

I requisiti dei giovani da assumere

Per poter beneficiare di tale Bonus è necessario che il dipendente:

  • assunto tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018 abbia un’età inferiore ai 35 anni;
  • assunto dal 1° gennaio 2019 abbia un’età inferiore a 30 anni;
  • non abbia mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Per quanto riguarda i contratti ammessi per ottenere tale sgravio contributivo rientrano:

  • assunzioni con contratto a tempo indeterminato
  • trasformazione a tempo determinato di un contratto a tempo determinato
  • prosecuzione di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato purchè il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni alla data di tale  prosecuzione.

Il Bonus non si applica:

  • ai contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato
  • ai rapporti a chiamata
  • a tutti i rapporti di lavoro dirigenziali.

L’Inps effettuerà tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dei requisiti richiesti e, in caso di violazioni, lo sgravio verrà revocato, obbligando il datore di lavoro alla restituzione di quanto dovuto.

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