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La rivoluzione digitale continua: le dimissioni viaggiano sul web

L’era della digitalizzazione continua e non accenna a fermarsi; oramai come ben sappiamo la gran parte delle attività lavorative e quotidiane non possono più prescindere dal web: le nostre buste paga, le fatture, i CU, PEC, firme digitali, sono solo dei piccolissimi esempi di un mondo che via via si appresta a salutare l’era analogica e tutto ciò che fa riferimento all’uso del cartaceo.

Dal 12 Marzo 2016, con la circolare n.12 emanata il 4 Marzo dal Ministero del Lavoro, tutto questo si applicherà anche alle richieste di dimissioni da parte del lavoratore, che dovrà procedere da tale data ad inviare telematicamente la sua richiesta di chiusura rapporto.

Il Ministero del Lavoro fa naturalmente riferimento anche ai limiti di applicabilità della disciplina di cui sopra, in particolare nei casi di:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro parasubordinato;
  • rapporti di lavoro marittimo;
  • rapporti di lavoro facenti capo alla P.A;
  • nei casi in cui le dimissioni intervengono nelle sedi c.d. “protette”;
  • nei casi in cui le dimissioni si presentino durante il periodo di prova;
  • qualora il recesso avvenga durante il periodo di gravidanza della lavoratrice o nei primi 3 anni di vita del bambino, che va in ogni caso convalidato presso la DTL competente;

Il lavoratore ha tutti i mezzi a disposizione per poter procedere ad inoltrare telematicamente la sua richiesta di dimissioni utilizzando la piattaforma on-line nel sistema informatico SMV presente nel sito www.lavoro.gov.it completo di video tutorial e FAQ per fornire supporto agli interessati; è stata infine implementata una e-mail dedicata dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per ulteriori domande. Qualora il lavoratore non disponga dei mezzi necessari per effettuare un accesso da web può comunque recarsi dagli enti abilitati quali:

  • Patronati;
  • Organizzazioni sindacali;
  • CAF;
  • Enti bilaterali;

Resta sottinteso l’obbligo del lavoratore di tenere in considerazione il termine di preavviso come da contratto, eccetto che per motivi di giusta causa ed in ogni caso, qualora non vengano rispettati i termini in questione, il lavoratore ha l’onere di risarcire il datore di eventuali danni, benchè le dimissioni abbiano immediata efficacia. Tuttavia il lavoratore ha a disposizione 7 giorni dalla data di invio per revocare le proprie dimissioni con le stesse modalità.

Si conclude sottolineando che tutte le dimissioni inoltrate in maniera differente da come descritto dalle ultime normative vigenti, come stabilito dal D. Lgs n.151 del 2015, non avranno valenza alcuna a meno come descritto da specifici casi precedentemente trattati.

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